Art. 11 Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo di funzionario amministrativo, costituiscono titoli di preferenza, a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'Ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'Ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente comma 1 e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Analogamente, e' preferito il piu' giovane d'eta' nelle graduatorie relative a ciascuno degli altri profili. 3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate nel presente bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante. 4. L'amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi. 5. Il 30 giugno 2024 la graduatoria cessa di essere efficace e non e' piu' possibile il suo scorrimento.