Art. 11 
 
         Titoli di preferenza e formazione della graduatoria 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo  di
funzionario amministrativo, costituiscono  titoli  di  preferenza,  a
parita' di merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'Ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n.
186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'Ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche'  dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982,  n.  186,  inserito  dall'art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.  168,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 
    2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente  comma
1 e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.
Analogamente, e' preferito il piu' giovane d'eta'  nelle  graduatorie
relative a ciascuno degli altri profili. 
    3.  Il  possesso  dei  requisiti  di  accesso,  dei   titoli   di
attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza  dovra'  essere
documentato esclusivamente con le  modalita'  indicate  nel  presente
bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante. 
    4. L'amministrazione si avvale  dei  candidati  risultati  idonei
alla  presente  selezione  per  le  eventuali  sostituzioni  che   si
rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi. 
    5. Il 30 giugno 2024 la graduatoria cessa di  essere  efficace  e
non e' piu' possibile il suo scorrimento.