Art. 12 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Ciascuna commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per ciascun profilo, sulla base del punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e la trasmette al Segretario generale per la Giustizia amministrativa per la relativa approvazione. 2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, l'amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, seguendo l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'articoli 1, comma 2, del presente bando. 3. Con apposito provvedimento del Segretario generale della Giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna sede, dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).