Art. 13 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
                 e vincolo di permanenza nella sede 
 
    1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di  concorso
per l'intera durata del contratto a tempo determinato (pari a  trenta
mesi). 
    2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita'  lavorativa
da  remoto,  secondo  i  criteri  e  le  determinazioni  assunte  dal
Presidente dell'Ufficio giudiziario,  di  intesa  con  il  Segretario
generale, in considerazione delle necessita' legate  all'Ufficio  del
processo. 
    3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea,  durante
il periodo di durata del contratto. 
    4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale  di  lavoro,  a
tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa  vigente  per  lo
svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento, con  presa  di
servizio avente la stessa decorrenza per tutto  il  personale  e  per
tutti gli Uffici del processo. 
    5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    6. I vincitori  portatori  di  handicap  dovranno  presentare  un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla  data  di
assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale  competente  per
territorio o da un medico militare in servizio permanente  effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere. 
    7. La capacita'  lavorativa  del  candidato  disabile  che  abbia
partecipato alle procedure  e  si  trovi  nelle  condizioni  previste
dall'art. 3, legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  e'  accertata  dalla
commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 
    8. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori in base alla normativa vigente. 
    9. I vincitori dovranno altresi'  presentare  una  dichiarazione,
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  ed  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante che gli  stati,  fatti  e  qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
partecipazione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,  l'amministrazione  effettuera'  idonei   controlli,   anche   a
campione, sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni  con  le
conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto,
in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    10. L'amministrazione si riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  il  possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando per  l'ammissione  all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo  contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 
    11. I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro, saranno considerati rinunciatari. 
    12. I vincitori del concorso che  non  assumano  servizio,  senza
giustificato  motivo,  entro  il  termine  stabilito  nel   contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 
    13. I vincitori assunti in servizio a tempo  determinato  saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.