Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella sede 1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di concorso per l'intera durata del contratto a tempo determinato (pari a trenta mesi). 2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita' lavorativa da remoto, secondo i criteri e le determinazioni assunte dal Presidente dell'Ufficio giudiziario, di intesa con il Segretario generale, in considerazione delle necessita' legate all'Ufficio del processo. 3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea, durante il periodo di durata del contratto. 4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento, con presa di servizio avente la stessa decorrenza per tutto il personale e per tutti gli Uffici del processo. 5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego da svolgere. 7. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 8. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente. 9. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di partecipazione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 10. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, saranno considerati rinunciatari. 12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.