Art. 15 Trattamento economico 1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i funzionari dei diversi profili e gli assistenti addetti all'Ufficio per il processo sono equiparati, rispettivamente, ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e Area II, posizione economica F2. Al personale assunto non spetta la voce accessoria di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e' autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate.