Art. 15 
 
                        Trattamento economico 
 
    1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio  e  ad
ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i  funzionari  dei
diversi profili e gli assistenti addetti all'Ufficio per il  processo
sono equiparati, rispettivamente, ai profili dell'Area III, posizione
economica F1, e Area II, posizione economica F2. Al personale assunto
non spetta la voce accessoria di  cui  all'art.  37,  comma  13,  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato  e'
autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di  cui  all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori  della
dotazione organica del personale amministrativo  e  delle  assunzioni
gia' programmate.