Art. 16 Valutazione del servizio prestato 1. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale assunto con la qualifica di funzionario amministrativo in possesso della laurea in giurisprudenza: i) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale e titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni; ii) costituisce anzianita' computabile per il concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale; iii) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato; iv) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; v) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 2. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito», rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.