Art. 16 
 
                  Valutazione del servizio prestato 
 
    1. Il servizio prestato con merito  e  debitamente  attestato  al
termine del rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  dal  personale
assunto con la qualifica di funzionario  amministrativo  in  possesso
della laurea in giurisprudenza: 
      i) costituisce titolo valutabile al concorso  per  referendario
di Tribunale amministrativo  regionale  e  titolo  per  l'accesso  al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art.  2  del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni; 
      ii)  costituisce  anzianita'  computabile  per  il  concorso  a
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
      iii)  equivale  ad  un  anno  di  tirocinio  professionale  per
l'accesso alla professione di avvocato; 
      iv) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola  di
specializzazione per le  professioni  legali,  fermo  il  superamento
delle verifiche intermedie  e  delle  prove  finali  d'esame  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
      v)  costituisce  titolo  di  preferenza  per   l'accesso   alla
magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
    2.  L'amministrazione  della  Giustizia   amministrativa,   nelle
successive  procedure  di  selezione  per  il   personale   a   tempo
indeterminato,  puo'  prevedere  l'attribuzione   di   un   punteggio
aggiuntivo in favore del personale che, al termine  del  rapporto  di
lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario  dove
ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito»,
rilasciato sulla base dei criteri stabiliti  in  via  preventiva  dal
Segretario generale della Giustizia amministrativa.  Per  i  concorsi
indetti  da  altre   amministrazioni   dello   Stato,   la   suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli
e di merito, a norma dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.