Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) titolo di studio previsto per l'accesso  alla  posizione  da
ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. 
      I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un
Paese  dell'Unione  europea  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo di studio sia  stato  equiparato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura  del
candidato  dimostrare  l'equipollenza  mediante  la  produzione   del
provvedimento  che  la  riconosce.  Si   applicano   i   criteri   di
equipollenza e di equiparazione previsti  dal  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,   n.   509,   dal   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. 
      d)   idoneita'    fisica    alla    mansione    da    svolgere.
L'amministrazione ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 
    2. Non possono accedere al concorso coloro che: 
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    3.  L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.