Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. d) idoneita' fisica alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; e) qualita' morali e condotta incensurabili; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 2. Non possono accedere al concorso coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 3. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.