Art. 5 
 
              Contenuto della domanda di partecipazione 
 
    1.  Nella  domanda,  da  compilarsi  secondo  il  modulo  di  cui
all'Allegato 2,  il  candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: 
      a) il profilo e l'ufficio per cui  intende  partecipare  ed  il
relativo codice della procedura medesima indicato all'art.  1,  primo
comma; 
      b) cognome e nome, luogo e data di  nascita,  residenza  e,  se
nato all'estero, lo Stato e la localita'; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della eventuale non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      e) il codice fiscale; 
      f) di godere dei diritti civili e politici; 
      g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
      h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove
sussistenti; 
      i)  di  nonaver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il
candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate,  anche  se
siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,
ovvero applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.  444
del codice di procedura penale e gli  eventuali  procedimenti  penali
pendenti, in Italia o all'estero); 
      j) il titolo di  studio  posseduto,  con  l'esatta  indicazione
della votazione conseguita, dell'Istituto  che  lo  ha  rilasciato  e
della data in cui  e'  stato  conseguito,  nonche'  gli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento di  equipollenza  con  il  titolo  di
studio richiesto, qualora sia  stato  conseguito  all'estero.  Per  i
titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la  dichiarazione
di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Il
candidato che  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      k)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso  di
diversa causa di risoluzione del rapporto di  impiego,  il  candidato
deve indicarla espressamente. Nel  caso  di  decadenza  per  avvenuto
accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti
salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio
2007, n. 329; 
      m)  di  essere  o  non  essere  dipendente  di  altra  pubblica
amministrazione; 
      n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio,
danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487;  tali  titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  stabilito
per  la  presentazione  della  domanda  e  presentati  su   richiesta
dell'amministrazione, secondo le modalita' prescritte; 
      o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego cui il concorso si riferisce; 
      p) il candidato portatore di handicap deve indicare la  propria
condizione e specificare l'ausilio,  anche  informatico,  e  i  tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per  lo  svolgimento  della  prova
scritta.  A  tal  fine,  il  candidato  portatore  di  handicap  deve
attestare   di   essere   stato   riconosciuto   disabile    mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente; 
      q) il numero telefonico  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata - con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni; 
      r) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      s) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni; 
      t) per i profili  di  funzionario  amministrativo,  funzionario
statistico  e  funzionario  informatico,  il  possesso  di  eventuali
ulteriori  titoli  accademici  universitari  o  post-universitari  in
ambiti disciplinari attinenti al profilo  messo  a  concorso  nonche'
eventuali abilitazioni professionali coerenti con i profili medesimi;
per il profilo di assistente informatico  il  possesso  di  eventuali
titoli accademici universitari ulteriori rispetto a quello dichiarato
per l'accesso al concorso; 
      u) per il solo profilo di funzionario amministrativo: 
        i. la dichiarazione dell'eventuale positivo espletamento  del
tirocinio presso gli uffici giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
        ii.  la   dichiarazione   attestante   l'eventuale   avvenuto
completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo  parte  dell'Ufficio  per  il
processo come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114  nonche'  dell'art.
53-ter della legge 27 aprile 1982,  n.  186,  inserito  dall'art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.  168,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
        iii. la dichiarazione di eventuale positivo  svolgimento  del
periodo di perfezionamento nell'Ufficio del  processo  come  indicato
dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114 nonche' dell'art. 53-ter della  legge  27  aprile
1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma  1,  del  decreto-legge  31
agosto 2016, n. 168, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  25
ottobre 2016, n. 197. 
    2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione  dalla
procedura, secondo le modalita' indicate sul portale di cui  all'art.
4, comma 3, copia di un documento di identita' del candidato in corso
di  validita'  nonche'  copia  della  ricevuta  di   versamento   del
contributo di ammissione. 
    3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai  candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto
del candidato puo' avvenire esclusivamente attraverso il portale  dei
concorsi della Giustizia  amministrativa.  Per  i  candidati  di  cui
all'art. 4, comma 4, tale comunicazione puo' avvenire con  le  stesse
modalita' utilizzate per l'invio della domanda di partecipazione.