Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La procedura concorsuale e' distinta per ogni Ufficio giudiziario con nomina di una commissione per ogni Ufficio giudiziario che procede alla selezione di tutte le figure professionali formando distinte graduatorie. 2. Per la selezione dei candidati per l'Ufficio del processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e per la selezione dei funzionari informatici e dei funzionari statistici e' nominata un'unica commissione, che stilera' un'unica graduatoria per ogni profilo, compresi quelli da reclutare presso il Servizio per l'informatica e il Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per i funzionari amministrativi e gli assistenti informatici dell'Ufficio del processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l'assegnazione avviene su decisione del Segretario generale della Giustizia amministrativa. 3. Le commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa e ciascuna di esse e' composta da un magistrato dell'Ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. 4. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'ufficio o della consulenza del servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici nonche' per quella degli assistenti informatici. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla terza area funzionale.