Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  La  procedura  concorsuale  e'  distinta  per  ogni   Ufficio
giudiziario  con  nomina  di  una  commissione   per   ogni   Ufficio
giudiziario  che  procede  alla  selezione   di   tutte   le   figure
professionali formando distinte graduatorie. 
    2. Per la selezione dei candidati per l'Ufficio del processo  del
Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sede di Roma, e per la selezione dei funzionari informatici  e
dei funzionari  statistici  e'  nominata  un'unica  commissione,  che
stilera' un'unica graduatoria per ogni profilo,  compresi  quelli  da
reclutare presso il Servizio  per  l'informatica  e  il  Segretariato
generale   della   Giustizia   amministrativa.   Per   i   funzionari
amministrativi e gli assistenti informatici dell'Ufficio del processo
del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, sede di  Roma,  l'assegnazione  avviene  su  decisione  del
Segretario generale della Giustizia amministrativa. 
    3. Le commissioni esaminatrici sono costituite  con  decreto  del
Segretario generale della Giustizia amministrativa e ciascuna di esse
e' composta da  un  magistrato  dell'Ufficio  giudiziario  e  da  due
dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. 
    4. Per la selezione degli assistenti informatici  la  commissione
puo' avvalersi di personale esperto dell'ufficio o  della  consulenza
del servizio per l'informatica.  Nella  commissione  competente  alla
selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo  del  Consiglio
di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  sede
di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito  da  un  dirigente
tecnico per la selezione  dei  funzionari  informatici  e  statistici
nonche' per quella degli assistenti informatici. 
    5. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
appartenente alla terza area funzionale.