Art. 8 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La  valutazione  dei  titoli  e'  espressa  in  trentesimi.  I
candidati che riportano  un  punteggio  minimo  pari  a  21/30,  sono
ammessi  alla  prova  scritta  in  ordine  di  punteggio,   fino   al
raggiungimento del numero  pari  a  cinque  volte  i  posti  messi  a
concorso per ciascun profilo. Laddove  il  numero  di  candidati  con
punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero  dei
posti messi a concorso per ciascun profilo, sara' ammesso alla  prova
scritta, nel rispetto dell'ordine della  valutazione  conseguita,  un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari  a  cinque
volte i posti messi a concorso per  ciascun  profilo.  Sono  comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello
dell'ultimo degli ammessi. 
    2. Ai fini della votazione complessiva, il  punteggio  conseguito
nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova
scritta. 
    3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  all'art.  9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.