Art. 12 
 
              Prove di verifica dell'efficienza fisica 
 
    1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1,  lettera  a)  saranno  sottoposti,   a   cura   della   competente
commissione, alle prove di verifica dell'efficienza fisica. 
    2. L'efficienza fisica  dei  candidati  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4. Le modalita' di espletamento delle prove sono  indicate  nelle
Appendici al bando. 
    5. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
Appendici del bando. 
    6.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di  verifica  dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il  suo
sostituto, adottera'  le  conseguenti  determinazioni,  eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data.  Allo  stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle  prove  accusano  una
indisposizione, o che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla  commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Al  di  fuori  dei  casi  summenzionati,  non  saranno  prese  in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica. 
    7. I concorrenti che, nei casi di  cui  al  precedente  comma  6,
otterranno  dalla  commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione delle prove di  verifica  dell'efficienza  fisica,
saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area  privata  della
sezione comunicazioni del portale ovvero per  ragioni  organizzative,
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda  di  partecipazione)  o  con
lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica
diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data.  La
data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere  compatibile  con
il calendario di svolgimento delle prove di verifica  dell'efficienza
fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
c), con il calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove  di  verifica
dell'efficienza fisica ovvero che saranno impossibilitati a sostenere
le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno  considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso,  qualunque  siano  le
ragioni, comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore,  salvo
quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non  saranno  previste
ulteriori riconvocazioni. 
    8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza  fisica  sara'
comunicato seduta stante.