Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  al  termine  delle   prove
concorsuali di cui ai precedenti articoli,  prima  della  valutazione
dei titoli di merito, saranno ammessi a sostenere la prova orale. 
    2. La prova si svolgera', a  cura  delle  competenti  commissioni
esaminatrici,  con  le  modalita'  e  sugli  argomenti  previsti  dai
programmi riportati nelle Appendici al bando.