Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) prova orale; 
      f) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prova orale; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi: 
      a) prova scritta per la verifica  delle  qualita'  culturali  e
intellettive; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) prova orale; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle Appendici al bando. 
    5. Saranno ammessi a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti,
secondo le sequenze sopra riportate,  i  soli  concorrenti  giudicati
idonei  alla  prova  precedente,  fatti  salvi  specifici   casi   di
ammissione  con  riserva,  disciplinati  nelle  Appendici  al  bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    I concorrenti che, regolarmente convocati, non  si  presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  l'espletamento  delle  suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e  quindi  esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7 e all'art. 259,  comma  4  del
decreto-legge n. 34/2020. 
    Saranno previste riconvocazioni per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente  bando  o
di  analoghi  concorsi  dell'Arma  dei  carabinieri,   ai   quali   i
concorrenti hanno chiesto di  partecipare  e,  per  i  militari,  per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati  -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza -  dovranno  far
pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati al  precedente
art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore  13,00
del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a  quello  di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero  in
formato PDF, di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere disposta solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove stesse  e  nel  rispetto  delle
specifiche disposizioni di  cui  agli  articoli  successivi  e  nelle
Appendici al  bando,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    I  calendari  di  svolgimento  delle  prove  concorsuali  nonche'
eventuali modifiche delle sedi  di  svolgimento  delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti  i  concorrenti  -  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Mediante
avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le
altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli  esiti
delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al  riguardo
al Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico -  viale  dell'Esercito,
186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    6. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010 - dovranno essere sottoposti agli  accertamenti
e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione
delle  graduatorie  generali  di  merito,   fatte   salve   ulteriori
specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 
    7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    8. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    9. I  concorrenti  in  servizio  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
fasi concorsuali, nonche' al tempo  strettamente  necessario  per  il
raggiungimento della sede ove si  svolgeranno  tali  fasi  e  per  il
rientro nella sede di servizio. 
    10.  I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  Reparti/Enti  comunicheranno  alla  Direzione
generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti  candidati  a  mezzo  e-mail  agli  indirizzi  indicati  nel
precedente art. 6, comma 2, lettera a), numero 1). 
    11. I candidati rinviati a domanda  dalle  procedure  concorsuali
per l'ammissione al 4° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento, a nomina diretta,  dei  marescialli  da  immettere  nei
ruoli marescialli dell'Esercito in servizio permanente, dei  Capi  di
3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli della  Marina  militare  in
servizio permanente e dei capi di  3^  cl.  da  immettere  nei  ruoli
marescialli dell'Aeronautica  militare  in  servizio  permanente,  ai
sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34  del  19  maggio
2020, citato nelle premesse, sosterranno le prove non  ancora  svolte
nell'ambito  delle  procedure  del  presente  bando.   Altresi',   le
risultanze di prove e  accertamenti  precedentemente  svolti  saranno
valutate secondo le disposizioni e i criteri  del  presente  bando  e
secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione
dirigenziale. 
    12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
    13.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame.