Art. 8 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; 2) commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 4) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito; 2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie di merito; 2) commissione per gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 4) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.