Art. 13 
 
Diari d'esame e avvisi  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
     Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del  28  settembre  2021,  muniti  del
documento di riconoscimento, in corso di  validita',  indicato  nella
domanda di partecipazione e dell'avviso  di  convocazione  che  sara'
disponibile nell'applicazione di  cui  all'art.  5,  comma  1.  Nella
medesima nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno altresi'  pubblicate  le
informazioni sull'eventuale richiesta  di  documentazione  necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche'  sulla  data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi  ed  esami»  -  del  secondo  venerdi'  successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire dalla quale sara'  disponibile,  nell'applicazione  di  cui
all'art. 5, comma  1,  l'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove
scritte; le informazioni inerenti  al  diario  delle  medesime  prove
scritte. Nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del quarto  venerdi'  successivo
all'ultima  giornata  delle  prove  scritte  saranno  pubblicate:  le
informazioni inerenti alla pubblicazione  dell'elenco  dei  candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti  al  diario  della
medesima prova orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1,  assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati.