Art. 2 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di posti  pari  ad  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia  maturato
in tali livelli almeno  cinque  anni  di  anzianita',  e'  riservato,
altresi', un numero di posti pari a un quinto delle assunzioni di cui
all'art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino  un  punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi  finali  conseguiti  dagli
idonei.