Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il 200° posto. Il predetto numero di 200  ammessi  puo'  essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi  ai
sensi dell'art. 5, comma 7. 
    2.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   scritte   e'
pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,  comma   1,   in
conformita' all'art. 13. La pubblicazione dell'elenco  degli  ammessi
alle prove scritte costituisce notifica a tutti  gli  effetti.  Dalla
data di pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di
trenta giorni per la  proposizione  di  eventuali  ricorsi  ai  sensi
dell'art. 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste,  nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte sono due: 
      a) la prima consiste nella risposta a un questionario, composto
da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e  negli  argomenti  di
cui all'allegato B, Parte II. Il tempo a  disposizione  e'  di cinque
ore; 
      b) la seconda consiste nella stesura di  un  progetto  relativo
alla realizzazione di  un'applicazione  informatica  multiutente  con
relativa interfaccia ovvero nella stesura  di  un  progetto  relativo
alla realizzazione di una infrastruttura hardware o di rete,  secondo
la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il
tempo a disposizione e' di cinque ore. 
    4. Per lo svolgimento della prima prova scritta,  la  Commissione
esaminatrice puo'  stabilire  che  la  stessa  sia  redatta  mediante
utilizzo di un personal computer con tastiera italiana. 
    5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti: 
      a) per la prova di cui alla lettera a) del comma 3,  predispone
tre questionari, ciascuno dei  quali  composto  da 6  quesiti,  e  li
sottopone al sorteggio dei candidati; 
      b) per la prova di cui alla lettera b) del comma 3,  predispone
tre tracce per ciascuna tipologia  di  progetto  e  le  sottopone  al
sorteggio dei candidati. 
    6. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    7. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.