Art. 9 Prove scritte 1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 200° posto. Il predetto numero di 200 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 5, comma 7. 2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art. 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 3. Le prove scritte sono due: a) la prima consiste nella risposta a un questionario, composto da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e negli argomenti di cui all'allegato B, Parte II. Il tempo a disposizione e' di cinque ore; b) la seconda consiste nella stesura di un progetto relativo alla realizzazione di un'applicazione informatica multiutente con relativa interfaccia ovvero nella stesura di un progetto relativo alla realizzazione di una infrastruttura hardware o di rete, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di cinque ore. 4. Per lo svolgimento della prima prova scritta, la Commissione esaminatrice puo' stabilire che la stessa sia redatta mediante utilizzo di un personal computer con tastiera italiana. 5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti: a) per la prova di cui alla lettera a) del comma 3, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da 6 quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati; b) per la prova di cui alla lettera b) del comma 3, predispone tre tracce per ciascuna tipologia di progetto e le sottopone al sorteggio dei candidati. 6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.