Art. 6 
 
                 Ulteriori indicazioni e allegazioni 
                   alle domande di partecipazione 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono,  altresi',
dichiarare, a pena di esclusione: 
      a)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni, l'universita' presso la quale e'
stato conseguito, l'anno del conseguimento,  la  votazione  riportata
nell'esame finale di laurea, nonche' la  media  aritmetica  dei  voti
degli esami; 
      b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f) dell'art. 2; 
      c) la data di iscrizione all'albo professionale degli  avvocati
per i candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  d)
dell'art. 2. 
    Il  candidato  deve  fornire,  in  allegato  alla   domanda,   un
curriculum  vitae  aggiornato,  recante  l'indicazione  degli   studi
compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti,  dei
titoli  conseguiti,  degli  incarichi  ricoperti  e  di  ogni   altra
attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata. 
    Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in  formato
digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso  in  cui  esse
superino il limite dimensionale per  l'inserimento  nel  portale,  il
candidato puo' inviarle in formato cartaceo entro plico chiuso  entro
il termine di inoltro della domanda all'indirizzo: Corte dei conti  -
Segretariato generale - Direzione generale risorse umane  -  Servizio
accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale  Mazzini  n.  105  -
00195 Roma, indicando sulla  busta  la  seguente  dicitura  «Concorso
pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di  referendario  nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti». 
    Deve  essere,  inoltre,   fornito,   l'elenco   delle   eventuali
pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
con indicazione degli estremi identificativi e del numero  di  pagine
di ciascuna.  Gli  originali  delle  pubblicazioni  medesime  possono
essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 4 del presente bando. 
    2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9,  e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale  di
cui  all'art.  4,  comma  2.  L'amministrazione  procede  ad   idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese  dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.