Art. 6 Ulteriori indicazioni e allegazioni alle domande di partecipazione 1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi', dichiarare, a pena di esclusione: a) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, l'universita' presso la quale e' stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione riportata nell'esame finale di laurea, nonche' la media aritmetica dei voti degli esami; b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) dell'art. 2; c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2. Il candidato deve fornire, in allegato alla domanda, un curriculum vitae aggiornato, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in formato digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui esse superino il limite dimensionale per l'inserimento nel portale, il candidato puo' inviarle in formato cartaceo entro plico chiuso entro il termine di inoltro della domanda all'indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Direzione generale risorse umane - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale Mazzini n. 105 - 00195 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti». Deve essere, inoltre, fornito, l'elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente bando. 2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.