Art. 9 
 
             Condizioni di ammissione alle prove d'esame 
                e modalita' di valutazione dei titoli 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il  prospetto  relativo  alle  categorie   di   titoli   ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei  titoli
di ciascun candidato esclusivamente ai  fini  del  conseguimento  del
punteggio minimo di 25 punti e la conseguente ammissione  alle  prove
scritte. 
    La  valutazione  completa  dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
scritti, prima dell'inizio della correzione. 
    Ogni commissario dispone di dieci punti, per la  valutazione  del
complesso dei titoli, per un massimo totale di  cinquanta  punti.  La
ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie
di titoli ammissibili e' la seguente: 
      prima categoria - doti di capacita' e rendimento: max punti 20; 
      seconda categoria - incarichi ricoperti: max punti 5; 
      terza categoria - titoli di cultura: max punti 20; 
      quarta categoria - studi elaborati e pubblicati: max punti 5. 
    Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla
scheda titoli - prima categoria, lettere A, B, C, D  -  il  punteggio
sara' conteggiato partitamente per  ogni  singola  attivita'  svolta,
secondo quanto indicato dalla scheda titoli (punteggio  pieno  per  i
primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti  del
punteggio massimo previsto dalla categoria (max 20 punti). 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'art. 6 del bando e  inseriti  in  domanda.  I  titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art.  4,
comma 2.