IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto interdirigenziale n. M_D  GMIL  REG2021  0200556
del 23 aprile 2021, cosi' come modificato con il decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2021 0264624 del 3 giugno  2021,  con  il  quale  sono
stati indetti i concorsi, per titoli ed esami,  per  l'ammissione  di
sei allievi ufficiali  piloti  di  complemento  (AUPC)  della  Marina
militare  al  20°  corso  AUPC  e  per  l'ammissione  di  complessivi
centosettanta allievi ufficiali  in  ferma  prefissata  della  Marina
militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei  Corpi
della Marina militare, al 22° e  23°  corso  AUFP,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 4 maggio 2021; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT0052523 del 21 giugno 2021,  con  la
quale lo Stato Maggiore  della  Marina  ha  chiesto,  allo  scopo  di
conseguire gli obiettivi di reclutamento  2021,  di  incrementare  il
numero delle convocazioni per gli accertamenti  psico-fisici  per  il
Corpo del Genio della Marina -  specialita'  armi  navali,  il  Corpo
Sanitario Militare Marittimo,  il  Corpo  di  Commissariato  Militare
Marittimo e per il Corpo di Stato Maggiore; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0291987 del  21
giugno 2021 relativo alla modifica dell'art. 9 del precitato  decreto
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556  del  23  aprile  2021,
cosi' come modificato con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0264624 del 3 giugno 2021; 
    Considerato che, a causa di un refuso relativo alla presenza  del
termine «incrementale» nell'articolo 1 del  decreto  dirigenziale  n.
M_D GMIL REG2021  0291987  del  21  giugno  2021,  occorre  procedere
all'abrogazione dello stesso decreto; 
    Visto l'art. 1 del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL  REG2021
0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la
delega all'adozione di taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e  dell'Arma
dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti  attuativi,  modificativi  e
integrativi dei bandi di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi indicati nelle  premesse,  l'art.  9,  comma  8  del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile  2021,
citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
      «Art. 9. (Prove scritte). - (Omissis) 
      8. Al termine delle prove scritte la  commissione  esaminatrice
individuera'   i   concorrenti   da   convocare   agli   accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10,  nei  limiti  numerici  di
seguito indicati,  per  il  concorso  AUFP  formando  le  graduatorie
provvisorie relative alla sola prova scritta di  ragionamento  logico
distinte per concorso, ruolo, Corpo  e  specialita',  mentre  per  il
concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla  somma  della  votazione  riportata  nella  prova  scritta   di
ragionamento logico e del voto conseguito nella prova  di  conoscenza
della lingua inglese: 
      (Omissis) 
        b) per l'ammissione al 22° e 23° corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale: 
        (Omissis) 
          6) per il Corpo del Genio della Marina -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  numero  2),  secondo
alinea, 5 (cinque); 
          (Omissis) 
          10) per il  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea, 8 (otto); 
          11) per il Corpo di Commissariato  Militare  Marittimo,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, (otto); 
          (Omissis) 
        c) per l'ammissione al 22° e 23° corso allievi  ufficiali  in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 
          1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art. 1, comma
1, lettera c), numero 1), 146 (centoquarantasei); 
          2) per il Corpo del Genio della Marina -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), 8 (otto); 
          3) per  il  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo,  di  cui
all'art. 1,  comma  1,  lettera  c),  numero  3),  primo  alinea,  12
(dodici); 
          (Omissis) 
      Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
      (Omissis)»