Art. 11 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi e i decreti,  senza  note,  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici. 
    2. Durante lo svolgimento delle prove scritte e' fatto divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per  iscritto,  ovvero
di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della
vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.  Non  e'
consentito, inoltre, portare nell'aula di esame  telefoni  cellulari,
apparati  radio  ricetrasmittenti,  calcolatrici  e  qualsiasi  altro
strumento  elettronico,  informatico  o  telematico.  E',   altresi',
vietato portare  al  seguito  carta  per  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli di qualsiasi genere. 
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso.