Art. 14 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che superano le prove  di  efficienza  fisica,  ad
esclusione del personale che partecipa al concorso  per  le  aliquote
riservate al personale interno, sono sottoposti all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali,  a  cura  di  una  commissione
composta  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443  anche  da  medici  del  Servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/1992. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria. 
    2. I requisiti psico-fisici sono quelli previsti dal decreto  del
Ministro dell'interno 30 giugno  2003,  n.  198  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207: 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e  non  superiore  al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non  superiore  al  trenta  per  cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
        forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i  candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg  per  le  candidate  di
sesso femminile; 
        massa metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile e non  inferiore  al  ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. 
    Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con  una
correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di
rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo  semplice  (miopico  e
ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei  singoli
vizi di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto  e  l'astigmatismo
misto. 
    3.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  il
candidato e' sottoposto ad esame clinico, a una valutazione  psichica
e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 
    4.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    5. Costituiscono causa di esclusione dai  concorsi  pubblici  per
l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria le alterazioni volontarie  dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia
penitenziaria e tutte le imperfezioni e infermita' elencate nell'art.
3 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno  n.
198/2003. 
    6. Il giudizio di idoneita' e di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione  medica  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di   non
idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,  disposta  con  decreto  del
direttore generale del personale e delle risorse.