Art. 14 Accertamenti psico-fisici 1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per le aliquote riservate al personale interno, sono sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a cura di una commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria. 2. I requisiti psico-fisici sono quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207: a) sana e robusta costituzione fisica; b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le candidate di sesso femminile; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto. 3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 4. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato. 5. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria e tutte le imperfezioni e infermita' elencate nell'art. 3 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003. 6. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del direttore generale del personale e delle risorse.