Art. 15 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per le aliquote riservate al personale interno, sono sottoposti ad un esame attitudinale, a cura di una commissione, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o gli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria. 2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali al candidato e' proposta, dalla commissione prevista al comma 1, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio. 4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del direttore generale del personale e delle risorse.