Art. 18 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale,
determinato dalla somma della media dei voti  riportati  nelle  prove
scritte e del voto ottenuto nella prova orale. 
    2. A parita' di merito saranno applicate le  preferenze  previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. Con decreto del  direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento,  e'  approvata
la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 
    4. La  graduatoria  e'  pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la riservatezza e la protezione  dei  dati  personali.  Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.