Art. 18 Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale, determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale. 2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. La graduatoria e' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.