Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova d'esame ovvero dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica e l'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti concorsuali. 6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del direttore generale del personale delle risorse.