Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti fra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto, di cui, almeno uno, in forza al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria. 3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche. 4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o piu' componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.