Art. 9 Svolgimento eventuale prova preliminare 1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui all'art. 8, comma 4. 2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. 3. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 4. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita', della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova preliminare. 5. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. 6. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. 7. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi mille nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre alla formazione del voto finale di merito. 9. L'esito della prova preliminare sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it - con valore di notifica a tutti gli effetti.