Art. 9 
 
               Svolgimento eventuale prova preliminare 
 
    1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui
all'art. 8, comma 4. 
    2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    3. Nel corso della prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e'
escluso dal concorso. 
    4. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena  l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', della copia della domanda  e  della  ricevuta  di
invio rilasciata dal sistema  informatico,  per  sostenere  la  prova
preliminare. 
    5. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando
apparecchiature a lettura ottica. 
    6. La prova si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sei decimi. 
    7. Saranno ammessi a  sostenere  le  prove  scritte  i  candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i  primi  mille  nonche'  i
candidati che abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato
classificato all'ultimo posto utile. 
    8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare  non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    9. L'esito della prova  preliminare  sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del  Ministero  della  giustizia,  www.giustizia.it  -  con
valore di notifica a tutti gli effetti.