Art. 13 
 
                     Prove di efficienza fisica 
           (seconda fase della procedura di reclutamento) 
 
    1. I candidati per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f) saranno altresi' sottoposti, a cura della commissione
di cui al  comma  1,  lettera  d)  dell'Allegato  B,  alle  prove  di
efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro  di  selezione
della Marina militare di Ancona. 
    Le prove di efficienza  fisica  per  i  settori  d'impiego  «CEMM
incursori», «CEMM anfibi», «CEMM palombari», «CEMM sommergibilisti» e
«Componente  aeromobili»,  tenuto  conto  delle  peculiari   esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri  indifferenziati
tra i sessi. 
    La  commissione  di  cui  innanzi   si   potra'   avvalere,   per
l'esecuzione delle singole  prove,  del  supporto  di  personale  del
settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione
della Marina militare di Ancona. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero  per  motivi  di
economicita' o celerita', le  prove  di  efficienza  fisica  potranno
precedere gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione
alle prove di efficienza fisica  conterra'  apposite  indicazioni  ai
candidati interessati. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina  (in  gomma  o  altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I candidati dovranno esibire, in originale o  copia  conforme,
il certificato medico, con validita' annuale, attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il S.S.N. ovvero da un  medico  (o
struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le
normative nazionali e regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto   e   la
prosecuzione dell'iter concorsuale per  il  settore  d'impiego  «CEMM
navale e CP». Inoltre, i concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno
esibire nuovamente l'originale o la copia conforme  del  referto  del
test di gravidanza - in quanto lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90),  eseguito  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
S.S.N. in data non anteriore a cinque giorni  rispetto  a  quella  di
presentazione alle prove di efficienza fisica. Ai sensi  dell'art.  1
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che  ha  modificato
l'art. 640  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  con
l'introduzione  dei  commi  1-bis  e   1-ter,   le   aspiranti   agli
arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza
e non possono essere sottoposte  agli  accertamenti  per  l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  al   servizio   militare   ai   sensi   del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, quando  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria. 
    4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: 
      per il settore d'impiego «CEMM anfibi» nell'allegato D; 
      per i settori d'impiego «CEMM  incursori»  e  «CEMM  palombari»
nell'allegato E; 
      per i settori d'impiego «CEMM  sommergibilisti»  e  «Componente
aeromobili» nell'allegato F. 
    In tali allegati sono anche stabilite le  condizioni  per  essere
giudicati idonei, le  modalita'  di  svolgimento  degli  esercizi,  i
punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance
dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere  in  caso
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    Ai candidati idonei sara'  attribuito  un  punteggio  complessivo
calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E  e  F,  che
concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di  merito  di
cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati  per  iscritto  ai
candidati a cura della commissione di cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B, sono definitivi. 
    In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati  saranno  giudicati  inidonei  per  il  richiesto   settore
d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il
settore d'impiego «CEMM navale e CP». 
    5. L'ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun  gruppo
di candidati verra' stabilito in funzione della disponibilita'  degli
impianti sportivi. 
    6. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B redigera' il relativo verbale.