Art. 13 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che abbiano  superato  la  prova  di  efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di
una commissione  composta  da  un  primo  dirigente  medico,  che  la
presiede, e da quattro medici principali della Polizia di  Stato.  Le
funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    3. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un documento di riconoscimento in  corso  di
validita'  e,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a  quella  della
relativa presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  in  allegato
(Allegato 5), sottoscritto dal medico di cui all'art.  25,  comma  4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni,  e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.
198/2003. In proposito, il  candidato  potra'  produrre  accertamenti
clinici o  strumentali  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio  sanitario   nazionale,   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    4. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per  i  candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      d) massa metabolicamente attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      e) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    6. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella Polizia di Stato, le  imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
all'art. 3, comma 7-quinquies,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, e successive modificazioni, e nella tabella  1  allegata
al  decreto  del  Ministro  dell'interno  n.  198/2003,  nonche'   le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato;
costituisce, inoltre, causa di inidoneita' l'uso anche  saltuario  od
occasionale di sostanze psicoattive  (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. Si applicano in proposito le disposizioni di cui  all'art.
3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  e
successive modificazioni. 
    8. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  predetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi.