Art. 14 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dall'art. 13 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. 4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.