Art. 14 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti dall'art. 13 sono sottoposti agli accertamenti  attitudinali
da parte di una commissione di selettori composta da  un  funzionario
della Polizia di Stato, appartenente al ruolo  degli  psicologi,  con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
superiore a direttore tecnico superiore  del  ruolo  psicologi  della
carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario  della  predetta  commissione
sono svolte da un appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  o  degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione   civile   dell'interno   con   qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    2.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso  in  cui  i  test
siano risultati positivi ma  il  colloquio  sia  risultato  negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito  delle  prove,
la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano  in  proposito  le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto  legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. 
    4. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  attitudinali  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati  saranno  ammessi  ad  una  seduta  appositamente   fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi.