Art. 16 Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati, esclusivamente per i candidati risultati idonei alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, i soli titoli dagli stessi conseguiti durante il periodo di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, secondo le seguenti categorie: a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno; b) missioni in teatro operativo fuori area; c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; e) titoli di studio; f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o piu' lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; i) eventuali altri attestati e brevetti. 2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall'estratto della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui all'Allegato 1. 3. La commissione esaminatrice determina previamente i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 4. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e devono in ogni caso risultare dall'estratto della documentazione di servizio alla stessa data. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso. 5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della commissione.