Art. 18 Ammissione dei vincitori al corso di formazione 1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, che puo' svolgersi secondo le modalita' di cui all'art. 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni. 2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni. 3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria. 4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all'art. 2 sono assegnati ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza sul territorio di detta provincia autonoma.