Art. 18 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso  sono  ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione, che puo' svolgersi
secondo le modalita' di cui all'art. 260 del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, e successive modificazioni. 
    2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al  loro
posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo  l'ordine  della
graduatoria  finale  del  rispettivo  concorso.   Si   applicano   le
disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n.
95 del 2017, e successive modificazioni. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, sono  assegnati  in  sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata  limitrofa
alla Regione Calabria. 
    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti  riservati  di  cui
all'art. 2 sono assegnati  ad  uffici  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano o che comunque abbiano competenza  sul  territorio  di  detta
provincia autonoma.