Art. 21 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    2.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del
contagio da COVID-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, puo'
rideterminare le modalita' di svolgimento del presente concorso,  con
riferimento alla semplificazione delle modalita' di svolgimento delle
prove ed alla possibilita' di svolgimento delle stesse con  modalita'
decentrate e telematiche. Di  quanto  sopra  si  provvedera'  a  dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it