Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1.  I  requisiti  richiesti  ai  candidati  per  partecipare   al
concorso, oltre a quelli indicati all'art. 1, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) per i volontari delle Forze armate in servizio o in  congedo
alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo
grado  o  equipollente,  fatto  salvo  quanto  diversamente  previsto
dall'art. 2, comma 2,  per  i  riservatari  che  non  hanno  prestato
servizio militare; 
      d) per i volontari delle Forze armate arruolati dal 1°  gennaio
2021, diploma di scuola  secondaria  di secondo  grado  che  consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma  universitario
o equipollente, fatta salva la possibilita' di conseguirlo  entro  la
data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 9; 
      e) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
candidati; 
      f) possesso delle qualita' di condotta previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      g) efficienza e  idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale
all'espletamento dei compiti connessi alla  qualifica,  previste  dal
decreto del Ministro dell'interno n. 30 giugno 2003,  n.  198  e  dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207.  I
requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   ed   attitudinale   si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito  di  procedimento  disciplinare,  nonche'  coloro  che  hanno
riportato condanna anche non definitiva per delitti  non  colposi,  o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    4. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente
bando fino al termine delle procedure concorsuali,  ad  eccezione  di
quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  quelli  dell'efficienza  fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto
di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  di   atto   di
notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati  ai  controlli  a
campione svolti durante l'espletamento delle  procedure  concorsuali,
sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso  di
formazione. I controlli sono svolti  dalle  competenti  articolazioni
dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'
dichiarata, in conseguenza della mancata  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,  con  decreto
del Capo della Polizia-Direttore generale della  pubblica  sicurezza,
ferma restando la responsabilita' penale. 
    6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.