Art. 11 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata e il punteggio,
espresso in centesimi, da attribuire agli stessi  sono  indicati  nei
rispettivi allegati di Forza  armata  al  presente  bando.  I  titoli
valutabili devono essere ricompresi nelle seguenti tipologie: 
      a) periodi di servizio prestati in qualita' di VFP 1 ovvero  in
rafferma; 
      b) missioni in territorio nazionale e all'estero; 
      c) valutazione relativa all'ultimo documento caratteristico; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      e) titolo di studio; 
      f)  eventuali  altri   attestati,   brevetti   e   abilitazioni
possedute, compresa la conoscenza  di  lingue  straniere  diverse  da
quella inglese (accertata ai sensi del precedente art. 9); 
      g) ferite subite per atti ostili in attivita' operativa sia  in
territorio nazionale che all'estero, che abbiano comportato l'assenza
dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni. 
    Il punteggio ottenuto nella valutazione  dei  titoli  non  potra'
essere superiore a 33. 
    Le sanzioni disciplinari comportano un decremento  dal  punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un  massimo
di 10 punti. 
    2. La valutazione dei  titoli  verra'  effettuata,  per  ciascuna
Forza armata, dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera   a)   sulla   base   dell'estratto/degli   estratti    della
documentazione  di  servizio  e   dell'eventuale   autocertificazione
prodotta dal candidato in congedo che ritenga di essere  in  possesso
di ulteriori titoli valutabili. 
    3. Per i candidati in servizio,  gli  enti/reparti/unita'  navali
dovranno attenersi secondo quanto stabilito nel  precedente  art.  6,
comma 2, nei rispettivi allegati di Forza armata  al  presente  bando
(«A»  per  l'Esercito,  «B»  per  la  Marina  militare  e   «C»   per
l'Aeronautica militare) e nelle eventuali disposizioni  che  verranno
emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale. L'estratto della
documentazione di servizio, di cui  al  modello  in  allegato  D1  al
presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di corpo  -
anche  sulla  base   dell'eventuale   autocertificazione   presentata
dall'interessato - e quindi sottoscritto dal candidato, il quale  con
la  propria  firma  attesta  di  aver  verificato  la  completezza  e
l'esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del termine
di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e  di   essere
consapevole che tali dati fanno fede ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio e dell'inclusione nella graduatoria di merito. 
    4. I candidati in congedo,  invece,  dovranno  attenersi  secondo
quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 5, e  l'estratto  della
documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal  Comando
di corpo all'atto del collocamento in congedo. 
    5. Sono considerati validi, ai fini  della  valutazione,  solo  i
titoli posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione relativa all'immissione richiesta. In
particolare: 
      a) per i candidati in servizio quali VFP 1,  saranno  presi  in
considerazione: 
        i  titoli  relativi  al  servizio  prestato,  alle   sanzioni
disciplinari  e   all'ultimo   documento   caratteristico,   riferiti
esclusivamente al servizio prestato quali VFP 1, anche in rafferma; 
        i titoli relativi al  titolo  di  studio,  alle  missioni  in
territorio nazionale e all'estero, alle ferite subite per atti ostili
in attivita' operativa  in  territorio  nazionale  e  all'estero,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
anche se non riferiti al periodo di servizio  quali  VFP  1,  purche'
comunque  conseguiti  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande; 
      b) per i candidati in servizio quali VFP 1, ma  precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di  un  anno,  saranno  presi  in
considerazione: 
        i titoli ottenuti nel corso del servizio in  atto  svolto  in
qualita' di VFP 1 e attestati nell'estratto della  documentazione  di
servizio redatto dal Comando di corpo; 
        i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in
qualita' di VFP 1 -  con  esclusione  della  valutazione  dell'ultimo
documento   caratteristico   -    riportati    nell'estratto    della
documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        i titoli relativi alle missioni  in  territorio  nazionale  e
all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di  altre  ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa
in territorio  nazionale  e  all'estero,  al  titolo  di  studio,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
conseguiti  anche   nel   periodo   di   collocamento   in   congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, comma 7; 
      c) per i candidati in  congedo  quali  VFP  1,  precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di  un  anno,  saranno  presi  in
considerazione: 
        i titoli ottenuti nel corso del servizio svolto  in  qualita'
di VFP 1 con  il  blocco  relativamente  al  quale  viene  presentata
domanda   di   partecipazione   e   attestati   nell'estratto   della
documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti  in
qualita' di VFP 1 -  con  esclusione  della  valutazione  dell'ultimo
documento   caratteristico   -    riportati    nell'estratto    della
documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto  del
collocamento in congedo; 
        i titoli relativi alle missioni  in  territorio  nazionale  e
all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di  altre  ferme
volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa
in territorio  nazionale  e  all'estero,  al  titolo  di  studio,  ai
riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad  attestati,  brevetti  e
abilitazioni, nonche'  all'idoneita'  ai  corsi  formativi  iniziali,
conseguiti  anche   nel   periodo   di   collocamento   in   congedo,
opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2. 
    6. Il punteggio assegnato ai candidati  sara'  reso  noto  -  con
carattere di provvisorieta' e fatti salvi ulteriori provvedimenti  di
esclusione adottati dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel  sito
internet del Ministero della difesa. Entro i dieci giorni  successivi
alla pubblicazione, i candidati potranno avanzare alla DGPM richiesta
di riesame del punteggio attribuito: 
      se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza; 
      se in congedo, direttamente alla DGPM, 
mediante  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  da  inviare
-utilizzando  esclusivamente  un   account   di   posta   elettronica
certificata  -  all'indirizzo   persomil@postacert.difesa.it   ovvero
mediante messaggio di posta  elettronica  da  inviare  -  utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica  -  all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it Inoltre - sempre  entro  i  dieci  giorni
successivi alla pubblicazione del punteggio assegnato -  i  candidati
potranno   integrare   la   documentazione   trasmessa   durante   la
presentazione della propria candidatura con titoli/attestati  omessi,
purche' conseguiti entra la  scadenza  de  termini  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    Tale messaggio dovra' recare quale oggetto la dicitura  «CONCORSO
VFP 4 EI, oppure MM, oppure AM - COGNOME NOME».