Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso coloro che  sono  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
superato il giorno del compimento del trentesimo anno di eta'; 
      d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore); 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e quelli disposti  ai  sensi  dell'art.  957,  comma  1,
lettere b) ed e-bis) del Codice dell'ordinamento militare; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 
      g) non essere in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h) non avere in atto un  procedimento  disciplinare  avviato  a
seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con  sentenza
irrevocabile di assoluzione perche'  il  fatto  non  sussiste  ovvero
perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art.
530 del codice di procedura penale; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
      m) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. 
    2. I candidati per l'Esercito che  intendono  accedere  ai  posti
previsti    per    «elettricista    infrastrutturale»,     «idraulico
infrastrutturale», «muratore», «meccanico di  mezzi  e  piattaforme»,
«fabbro», «falegname», posizione  organica  di  «operatore  equestre,
posizione organica maniscalco» e qualifica di «operatore  informatico
con qualifica di operatore addetto alla sicurezza informatica» devono
possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al  precedente
comma 1, anche i titoli  indicati  in  appendice  all'allegato  A  al
presente bando. 
    3. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino  alla  data  di
effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale. 
    4. I concorrenti che  risulteranno,  a  seguito  di  accertamenti
anche successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti dal
presente  articolo  e/o  che  non  appartengono  alle  categorie   di
destinatari di cui al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso
ovvero,  se  dichiarati  vincitori,  decadranno  dalla   nomina   con
provvedimento adottato dalla DGPM. Pertanto, i  concorrenti  che  non
avranno  ricevuto  comunicazione  di  esclusione  dovranno  ritenersi
ammessi con riserva alle successive fasi del concorso. 
    5. Sono ammessi a partecipare,  d'ufficio,  i  candidati  la  cui
istanza, ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
stata accolta  dalla  DGPM.  Secondo  quanto  disposto  dal  suddetto
articolo,  saranno  valutate  le  eventuali   risultanze   di   prove
valutative  gia'  sostenute  nell'ambito  dell'originario   concorso,
secondo le disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso
cui sono  rinviati  e  i  candidati,  se  utilmente  collocati  nella
graduatoria finale di merito di tale ultimo  concorso,  sono  avviati
alla frequenza del relativo corso  di  formazione,  ove  previsto,  o
inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica  ed  economica
degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.