Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno  nominate,  per  ciascuna  Forza
armata, le seguenti commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d)  commissione  per  le  prove  di  efficienza   fisica   (ove
previste). 
    2. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  a)
saranno composte da: 
      un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Colonnello  o  grado
corrispondente, presidente; 
      un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  grado
corrispondente, membro; 
      un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  grado
corrispondente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, membro; 
      uno o piu' Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o
grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto. 
    La commissione nominata per la Marina militare  deve  comprendere
un componente, con diritto  di  voto,  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto. 
    3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) per l'Esercito sono unificate in  una  sola  commissione  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali  e  dell'efficienza  fisica,
che sara' cosi' composta: 
      un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Tenente  colonnello,
presidente; 
      un Ufficiale medico, membro; 
      un Ufficiali psicologo, membro; 
      tre  Ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  Capitano,  membri
aggiunti (per le prove di efficienza fisica); 
      un Sottufficiale, membro e segretario aggiunto con  diritto  di
voto (per le prove di efficienza fisica); 
      un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni e  del  contributo
tecnico-specialistico  di  Ufficiali  laureati  in   psicologia,   di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale  dell'Esercito,  nonche'  di  Ufficiali  della
Forza armata. 
    4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c)  e
d) per la Marina militare saranno cosi' composte: 
      a) commissione per gli accertamenti psico-fisici: 
        un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di  grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 
        due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di corvetta, membri; 
        un Sottufficiale  del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni; 
      b) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  corvetta,
presidente; 
        due Ufficiali specialisti  in  selezione  attitudinale  della
Marina militare, membri; 
        un Sottufficiale  del  ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 
    5. La commissione di cui al precedente comma 1,  lettera  b)  per
l'Aeronautica militare sara' cosi' composta: 
      un Ufficiale del  Corpo  sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a Tenente colonnello, presidente; 
      due Ufficiali del Corpo  sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a Maggiore, membri; 
      un Sottufficiale  del  ruolo  Marescialli,  categoria  sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni. 
    6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere c)  e  d)
per l'Aeronautica militare sono unificate in una sola commissione per
gli accertamenti attitudinali e le prove di  efficienza  fisica,  che
sara' cosi' composta: 
      un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Tenente  colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
      due Ufficiali di grado non inferiore  a  Capitano,  qualificati
periti selettori, membri; 
      un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro; 
      un  Sottufficiale  di  grado  non  inferiore   a   Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto. 
    7. Limitatamente alla Marina militare, il Direttore generale  per
il personale militare o autorita'  da  lui  delegata  nominera',  per
l'attribuzione  delle  categorie/qualificazioni  o   specialita'   ai
candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del  CEMM  e
delle CP, una commissione composta da: 
      un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano  di  fregata,
presidente; 
      due  Ufficiali,  di  cui  uno  appartenente  al   Corpo   delle
capitanerie di porto, membri; 
      un  Sottufficiale  esperto  di  informatica,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Successivamente  alla  definizione  delle  graduatorie   di   cui
all'art. 12 e all'attuazione di eventuali ripianamenti,  la  suddetta
commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuira'
le categorie/qualificazioni o specialita' secondo le  modalita'  e  i
criteri stabiliti dallo Stato maggiore della Marina militare. 
    8. Con decreto del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata  sara',  altresi',   costituita   la
commissione che deve  presiedere  allo  svolgimento  della  prova  di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale  di
cui al successivo art. 9.