Art. 10 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di  cui  al  precedente  articolo  8
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera c),  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto  n.  153,
Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita'  psicofisica  al
servizio militare quale carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psicofisica dei  candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche'  secondo  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei  carabinieri.  Le  citate  norme  tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  psicofisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e  all'articolo  259,
comma  4  del  decreto  legge  n.  34/2020.  Non   saranno   previste
riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare e di quelli che  non  siano  in  possesso,  alla  data
prevista  per  gli  accertamenti  psicofisici,  della  documentazione
sanitaria di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), h), i),
j), k) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in
ragione dei tempi necessari per il rilascio  di  tali  documenti,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente articolo 9, comma 2. 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettere b) c), g) h),  i)  e,  per  le  sole
candidate, del referto di ecografia  pelvica,  anche  successivamente
alla richiesta di riconvocazione, determinera'  l'impossibilita'  per
la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,  lettera  c)
di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici  con
la conseguente esclusione dal concorso. 
    3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare di  cui  al  DM  4  giugno  2014:  psiche  (PS)  1,
costituzione (CO) 2, apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2,  apparato
respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato  locomotore
superiore (LS) 2, apparato  locomotore  inferiore  (LI)  2,  apparato
uditivo (AU)  2,  apparato  visivo  (VS)  2  (sono  ammessi  tra  gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica. 
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti del personale militare in servizio al momento della  visita
medica  e  in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio
militare. 
    4. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  ed  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e  di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
      e) psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca  di  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato «N», dovra' essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso  di  positivita'
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre  il  candidato  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «O»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Per i candidati che, nei dodici mesi  antecedenti  alla  data  di
convocazione agli accertamenti  psicofisici,  hanno  gia'  conseguito
l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi  dall'Arma
dei carabinieri, la  commissione  per  gli  accertamenti  psicofisici
potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli  accertamenti
gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita'  gia'  emessi,
ferma restando  la  ripetizione  delle  analisi  per  la  ricerca  di
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata
commissione, all'esito della visita medica generale del  candidato  e
dell'esame della documentazione anzidetta, potra': 
      pronunciarsi   direttamente    in    ordine    alla    conferma
dell'idoneita' psicofisica; 
      disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o  accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera'  i
provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5. 
    Il candidato ancora minorenne all'atto della  presentazione  agli
accertamenti  psicofisici  avra'  cura  di  portare  al  seguito   la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
citato allegato «O», che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre  il  candidato  minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure  concorsuali.  Potra'   essere   richiesta   documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine  istologiche,  referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti  traumatici  o  patologici
del candidato degni di nota ai fini della valutazione psicofisica. 
    5.  La  commissione,  al   termine   della   visita   collegiale,
comunichera' per iscritto al candidato  l'esito,  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo» con indicazione del profilo  sanitario  per  coloro  i
quali e' previsto; 
      «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto; 
      b) risultati affetti da: 
        imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel  decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
non idoneita' al  servizio  militare  di  cui  all'articolo  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  o  che
determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da  quello
di cui al precedente comma 3; 
        disturbi della parola anche se in  forma  lieve  (balbuzie  e
disartria); 
         positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
        tutte quelle imperfezioni ed infermita' non  contemplate  nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e
con il successivo impiego quale carabiniere. 
    7.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino  alla  circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra  cervicale  cd  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o  di  discredito  alle
istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme  tecniche
per gli accertamenti psicofisici. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'articolo 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche  in  deroga,  per
una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo articolo 13. Le vincitrici del concorso rinviate ai
sensi del presente comma, sono immesse in servizio  con  la  medesima
anzianita' assoluta,  ai  soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del
concorso per il quale originariamente hanno presentato  domanda.  Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. 
    10.  Fermo  restando  il  numero  delle  assunzioni   annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    11. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  Commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psicofisici ed attitudinali. 
    12.  Ai  soli  candidati  partecipanti  al  concorso  di  cui  al
precedente  articolo  1,  comma  1,  lett.  b)  giudicati  idonei   a
conclusione degli accertamenti  psicofisici,  la  commissione,  sulla
base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di
cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti,  con  le
modalita' di seguito indicate: 
      0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 
      0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1; 
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio. 
    13. Ai candidati partecipanti al  concorso,  giudicati  idonei  a
conclusione degli accertamenti  psicofisici,  la  stessa  commissione
medica attribuira' un punteggio incrementale di 0,5 nel caso  in  cui
non presentino alcun tatuaggio.