Art. 12 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo  5,
comma 1, lettera a): 
      a) valutera' i titoli  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione  delle  domande  di  cui  al  precedente
articolo 3,  comma  l  e  dichiarati  in  domanda,  come  specificato
nell'articolo 3, comma 7, lettera  h)  (VFP1/VFP4  in  servizio),  i)
(civili), dai soli candidati che abbiano  riportato  il  giudizio  di
idoneita'  a  tutte  le  prove/accertamenti  indicati  al  precedente
articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d); 
      b) attribuira' ai  candidati  cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        «B», per i candidati, di cui alla lettera  a)  del  comma  1,
dell'articolo 1; 
        «C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b)  del  comma
1, dell'articolo 1; 
        «D» ed «E»,  a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di
candidati di cui all'art. 1, comma 1. 
    2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione
dei titoli di cui al precedente comma 1, sara'  pubblicato  nel  sito
www.carabinieri.it