Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente articolo 6 saranno iscritti  dalla  commissione  di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a),  in  due  distinte
graduatorie finali di  merito,  le  quali  saranno  formalizzate  non
appena terminato ciascun iter concorsuale. 
    2. Le graduatorie,  una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  saranno  formate  sommando  al  punteggio
conseguito nella prova scritta di selezione gli  incrementi  previsti
per le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici  [per
i soli candidati di cui al precedente articolo 1,  comma  1,  lettera
b)], la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 
    3. Ciascuna graduatoria finale di merito,  di  cui  al  comma  1,
formata dalla Commissione esaminatrice sara'  approvata  con  decreto
del Comandante Generale dell'Arma  dei  carabinieri  che  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l'ordine  delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1,
comma 1 ed  ammessi  alla  frequenza  del  corso  formativo,  che  si
svolgera'  presso  i   reparti   di   istruzione   di   assegnazione.
Successivamente potra' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine
delle medesime graduatorie, un numero  di  candidati  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari  per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi venti giorni di effettivo corso. 
    6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui  al  successivo
articolo 19 si provvedera' ad assegnare la specializzazione in tutela
forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei  posti
disponibili previsti dall'articolo 1, comma 3,  tenendo  conto  delle
preferenze che i  frequentatori  del  corso  abbiano  espresso  nelle
domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il  corso
di formazione di base.