Art. 14 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2 e del possesso dei titoli da  valutare  ai  fini  indicati
alla lettera b) del precedente articolo 12, il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri  potra'  chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti  competenti,  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
risultante dalla  documentazione  prodotta  dai  candidati  risultati
vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
emergera'   la   falsita'   del   contenuto   della    dichiarazione,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarne  un  indebito  beneficio
comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti. 
    4.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale.