Art. 17 
 
                         Ammissione al corso 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al   corso   contraggono   una   ferma
quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo grado  eventualmente
rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
allievi carabinieri di assegnazione dalla data che  verra'  stabilita
dal Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  da  tale  data
assumera' la qualita' di allievo. 
    3. Agli ammessi al corso si applicano  le  norme  per  la  Scuola
allievi carabinieri,  approvate  con  determinazione  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri.