Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che: siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale; siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano gia' presentato nell'anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'articolo 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4. 2. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che: alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'articolo 3 abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4. 3. Per tutte le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono partecipare coloro che: a) godano dei diritti civili e politici; b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale; c) se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati dal 1° gennaio 2021 o se non militari, abbiano conseguito diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso alle universita' dall'articolo l della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-20l6/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); e) abbiano tenuto condotta incensurabile; f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione; g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) se militari, non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso; i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; j) siano in possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; k) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al successivo articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla data di incorporamento presso una Scuola allievi carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art. 17, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente dell'articolo 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del Regolamento per le Scuole allievi carabinieri. 6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.