Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a) possono partecipare i cittadini italiani che: 
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale; 
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      se  militari  (VFP1/VFP4)  in  servizio,   non   abbiano   gia'
presentato nell'anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66 previste da altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato  nell'articolo  3,  non  abbiano  superato  il
giorno di compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si  applicano
gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai  concorsi
per i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b) possono partecipare i cittadini italiani che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della  domanda  indicato  nell'articolo   3   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    3. Per tutte le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1  e
2 possono partecipare coloro che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c) se militari (VFP1/VFP4) in servizio  ovvero  congedati  alla
data  del  31  dicembre  2020,  siano  in  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di primo grado; 
      d) se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati dal  1°
gennaio 2021  o  se  non  militari,  abbiano  conseguito  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'accesso  alle
universita' dall'articolo l della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e
successive modifiche e integrazioni. Il candidato che  ha  conseguito
il titolo di studio  all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza
ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista  dall'articolo  38
del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica  e'  disponibile
sul   sito   web   del   Dipartimento   della    funzione    pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-20l6/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); 
      e) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      g) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h)  se  militari,   non   siano   sottoposti   a   procedimento
disciplinare  conseguente  a  procedimento  penale  per  delitto  non
colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata
ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale,  ossia  di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero  perche'  l'imputato
non lo ha commesso; 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j)  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale  al  servizio  militare  incondizionato,  da   accertare
successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      k)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) non si trovino in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    5. I requisiti di partecipazione, ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la  presentazione  della  domanda  indicato  al  successivo
articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla data di
incorporamento presso una Scuola allievi carabinieri, fermo  restando
quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art. 17, nonche'
di espulsione in qualsiasi  momento  dal  corso  formativo,  a  mente
dell'articolo 599 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo  2010,  n.  90  e  del  Regolamento  per  le   Scuole   allievi
carabinieri. 
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.