Art. 22 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; b) i dati potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego del candidato nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali; c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7; d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie; e) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri; dei presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1.