Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  con  particolare  riferimento  agli
articoli da 1053 a 1075; 
      b) i  dati  potranno  essere  comunicate  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura di  reclutamento  e  alla  posizione  giuridico  -
economica o di impiego  del  candidato  nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, agli Enti previdenziali; 
      c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni  previste  dal  Regolamento,  di  cui  all'articolo  49,
paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  secondo  le
prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7; 
      d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie; 
      e) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita'
di controllo, con  sede  in  piazza  Venezia  n.  11  -  00187  Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e 21 del citato Regolamento, tra i quali  il  diritto  di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: 
      del direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri; 
      dei presidenti delle commissioni di cui al precedente  articolo
5, comma 1.