Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita'  da  lui  delegata,  saranno
nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta   di
selezione, per la  valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psicofisici; 
      d)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara'  composta  dal  seguente  personale  dell'Arma  dei
carabinieri: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro; 
      c) un ispettore membro e segretario. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un ispettore membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    Qualora l'amministrazione  lo  ritenga  opportuno,  per  esigenze
organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni. 
    4. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici, membri, di  cui  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano,  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale  e
un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche  le  funzioni  di
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali periti selettori  e  psicologi  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   attivate   piu'
commissioni.