Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova scritta di selezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti  psicofisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psicofisica; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. L'amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova preliminare, da svolgersi con  le  modalita'  di  cui  al
successivo articolo 7, commi 4 e 5. 
    3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si  siano
trovati nelle condizioni di  cui  dell'articolo  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno  essere  risultati  idonei   in   tutti   gli   accertamenti
obbligatori previsti nel comma 1. In caso contrario  saranno  esclusi
dal concorso. 
    4. L'amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma I del presente  articolo,  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.