Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prova scritta di selezione; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneita' psicofisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli. 2. L'amministrazione si riserva la possibilita', qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui al successivo articolo 7, commi 4 e 5. 3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 4. L'amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma I del presente articolo, per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.