Art. 8 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove  di  efficienza  fisica  saranno  svolte  secondo  le
modalita' e i criteri indicati  nell'allegato  «M»,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   osservando   le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno  rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova  concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove  di  efficienza  fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e  all'articolo  259,
comma  4  del  decreto  legge  n.  34/2020.  Non   saranno   previste
riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
(all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi  indossando  idonea  tenuta  ginnica  (con  abbigliamento
parapioggia al seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  b),  la  non  ammissione  del
candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua  esclusione
dal concorso. Il superamento di tutti gli  esercizi  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato «M», fino ad  un  massimo  di  3  punti,
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui  all'articolo
13. 
    4. All'atto della presentazione alle predette prove  i  candidati
dovranno produrre i  seguenti  documenti  in  originale  o  in  copia
conforme: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso); 
      b) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica.