Art. 8 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato «M», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e all'articolo 259, comma 4 del decreto legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con abbigliamento parapioggia al seguito). 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato «M», fino ad un massimo di 3 punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13. 4. All'atto della presentazione alle predette prove i candidati dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso); b) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica.