Art. 9 
 
             Documenti da produrre in fase di selezione 
 
    1. All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o  in  copia  con
originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi  da
quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a. documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, se  volontari
in ferma prefissata; 
      b. referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HbsAg, anti HCV e anti HIV; 
      c. certificato, compilato in  ogni  sua  parte  ed  in  maniera
conforme al modello  riportato  nell'allegato  «I»,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia, che attesti lo stato di  buona  salute  ed  i  precedenti
anamnestici di rilievo; 
      d.  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      e. i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la  data  di  presentazione  (la
quale non e' da calcolare nel computo  dei  cinque  giorni)  al  fine
dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti  psico-fisici
e per le finalita' indicate nell'articolo 10,  comma  9.  La  mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato  privo
di elementi essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma,
senza  timbro,  etc),  determinera'  l'esclusione  dal  concorso  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
        di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero  e  ovaie).  La  mancata   presentazione   di   detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso,  non  essendo  ammesse  nuove
convocazioni; 
      f.  per   i   candidati   ancora   minorenni   all'atto   della
presentazione agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di  cui
all'allegato  «A»  al  bando,  sottoscritta  da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      g. elettrocardiogramma refertato; 
      h. esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      i. esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    2. I  certificati  predetti  dovranno  essere  effettuati  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. I candidati che hanno  concluso  l'iter  concorsuale,  venendo
giudicati idonei anche agli accertamenti  attitudinali  previsti  dal
bando di  concorso  devono,  entro  i  tre  giorni  successivi  dalla
notifica   della   idoneita'   attitudinale,   far    pervenire    la
documentazione relativa ai titoli  dichiarati  in  domanda  ai  sensi
dell'articolo   12,   ai   fini   dell'attribuzione   del   punteggio
incrementale di cui agli allegati «B», «C», «D», e «P»; 
    4.   La   citata   documentazione   dovra'   essere   scansionata
singolarmente in  formato  «pdf»  e  caricata  sul  portale  internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da  trasmettere  saranno
elencati  nella   stessa   pagina   dedicata   all'upload   solo   ed
esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda. 
    5. La non indicazione di eventuali titoli di  merito  durante  la
presentazione della domanda o il mancato  upload  nei  tempi  e  modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non  attribuzione  dei
punteggi incrementali da parte della Commissione esaminatrice.