Art. 10 
 
                  Fasi della procedura concorsuale 
 
    1. La procedura  concorsuale,  in  ordine  a  ciascun  codice  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi: 
      a) eventuale prova preselettiva; 
      b) prova scritta; 
      c) prova orale. 
    2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso  di  competenze
coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine
del   candidato   all'espletamento   delle   funzioni   dei   profili
professionali medesimi. 
    3. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali  verranno  rese
note mediante appositi avvisi, da pubblicarsi  sulla  piattaforma  di
cui all'art. 5,  comma  1,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data
stabilita per lo svolgimento di ciascuna di esse. 
    4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede,  nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti,  muniti  di   un   valido   documento
d'identita' e  nel  pieno  rispetto  delle  misure  anti-contagio  da
COVID-19  in  vigore,  di  cui  verra'  data  informazione   mediante
pubblicazione di appositi avvisi sulla piattaforma di cui all'art. 5,
comma 1. 
    5. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque
ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore,  e  la  violazione
delle misure per la tutela  della  salute  pubblica  a  fronte  della
situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 
    6. L'espletamento delle prove avverra' nel rispetto delle  misure
di prevenzione e protezione  dal  rischio  di  contagio  da  COVID-19
previste dalle disposizioni vigenti e  dai  protocolli  adottati  dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  validati   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
    7. Nel corso  delle  prove  ai  candidati  e'  fatto  divieto  di
avvalersi di telefoni  cellulari,  palmari,  calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati, supporti cartacei, testi normativi,  manuali,  circolari,  note
ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe  di  qualsiasi
tipologia e genere. E'  fatto,  altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    8.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento  delle  prove  verranno  definite  dalla  commissione  e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da  pubblicarsi  sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    9. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con  la
piu'  ampia  riserva  in  ordine  al  possesso   dei   requisiti   di
partecipazione previsti dal bando.