Art. 11 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati,  si  renda
necessario  l'espletamento  di   una   prova   preselettiva,   questa
consistera', per tutti i codici di concorso,  nella  somministrazione
di un test, da risolvere in  un  tempo  predeterminato,  composto  da
quesiti a riposta multipla di tipo attitudinale per la verifica della
capacita' logico-deduttiva,  di  ragionamento  logico-matematico,  di
carattere critico-verbale e di cultura generale. 
    2. La prova verra' svolta con l'ausilio di strumenti  informatici
e digitali. 
    3. In ragione del numero di partecipanti, le  prove  preselettive
potranno svolgersi presso sedi decentrate,  per  ambito  regionale  o
interregionale  e,  ove  necessario,   in   modo   non   contestuale,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. A tal fine,  i  candidati  potranno  essere
suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella  domanda
di ammissione al concorso, secondo il seguente schema. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    La scelta del suddetto ambito regionale non  garantisce  comunque
ai candidati un collegamento automatico con la  sede  di  svolgimento
della prova e non  costituisce  una  scelta  dell'eventuale  sede  di
destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria. 
    4.  Il  Ministero  dell'istruzione   puo'   avvalersi,   per   la
predisposizione   e   formulazione   dei   quesiti,    nonche'    per
l'organizzazione della preselezione,  di  enti,  aziende  o  istituti
specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle  risorse
umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla  validazione  dei
quesiti. 
    5. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    6.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    7. All'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova
scritta, in relazione a ciascun profilo professionale, un  numero  di
candidati pari a sei volte i posti di cui al primo comma dell'art. 1.
Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio
uguale al piu' basso risultato utile  ai  fini  dell'ammissione  alla
prova scritta, nonche' tutti i candidati esonerati dallo  svolgimento
della prova preselettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3. 
    8. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non  ha  valore
ai fini della votazione complessiva. 
    9. Gli elenchi dei  candidati,  stilati  per  ciascun  codice  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, con l'indicazione del  punteggio
conseguito  e  dell'ammissione  alla  prova  scritta,  vengono   resi
disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art.  5,  comma  1.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10. L'ammissione alla prova scritta avviene  con  la  piu'  ampia
riserva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
previsti dal bando.