Art. 13 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla  medesima  prova,  ed  il  diario  recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di  cui  all'art.  1,
comma 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1,  almeno  dieci
giorni prima  del  suo  svolgimento.  Tale  avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova orale, distinta per codice di concorso,  consiste  in
un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la  preparazione  e
la capacita' professionale dei candidati sulle  materie  delle  prove
scritte.  Nell'ambito  della  prova  orale  e',   inoltre,   previsto
l'accertamento della  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. 
    3. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della  prova  nella
data e nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, e la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  comportera'
l'esclusione dal concorso. 
    4.  La  prova  orale   potra'   svolgersi   in   videoconferenza,
garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione  vigente.
Nell'avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche  indicazioni
sulle modalita' di espletamento  della  prova,  in  osservanza  delle
misure anti-contagio da Covid 19. 
    5. Alla prova  orale  sara'  attribuibile  un  punteggio  massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si  intendera'  superata  con  una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    6. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame. 
    7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.